VADEMECUM per la Sanzione agli Over 50 non vaccinati

da | 21/04/2022 | Azione Economica, In Evidenza, No Green Pass

In tema di obblighi vaccinali, a seguito delle previsioni dell’art. 4-sexies, comma 4, del D.L. n. 44/2021 convertito in L. n. 76/2021, è stata introdotta – per la contestazione dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-quarter dello stesso Decreto – una sanzione amministrativa (multa) di 100 euro per gli ultracinquantenni che non si vaccineranno. Nei giorni a cavallo delle festività pasquali (così come per introdurre altri obblighi era stato individuato il periodo natalizio…), migliaia di italiani “over” 50 hanno ricevuto raccomandate con comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio a loro carico.

Vediamo di seguito sinteticamente come funziona il procedimento sanzionatorio, alla luce delle diverse indicazioni già diffuse e reperibili ad opera di diversi studi legali, proponendo in appendice un modello di risposta alla prima delle comunicazioni che gli ultracinquantenni potranno (quasi sicuramente) vedersi recapitare. Il modello qui di seguito proposto costituisce solo un’indicazione di massima per le azioni a propria tutela che ciascuno riterrà opportuno porre in essere, sul cui utilizzo e le relative conseguenze i redattori ed estensori non si assumono alcuna responsabilità.

Entrando nel dettaglio, sappiamo che la norma (D.L. 44/2021) prevede, per gli inadempienti rispetto agli obblighi vaccinali vigenti che abbiano compiuto i 50 anni di età, una multa, cioè una sanzione pecuniaria (amministrativa) di euro 100. Non ha natura penale, non va sul casellario o su alcun registro.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione verifica, tramite la banca dati della tessera sanitaria/codice fiscale, chi è vaccinato e chi no: in questo senso è, quindi, importante oscurare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), accessibile dai siti/portali regionali delle diverse Aziende Sanitarie: questa accortezza costituisce una linea di difesa in più da utilizzare in sede di contenzioso, perché l’accesso illegittimo alle banche dati potrebbe essere denunciato come violazione dei diritti alla privacy (anche se la norma prevede che l’Agenzia delle Entrate abbia diritto ad accedere alla banca dati). Esistono, tuttavia, dei profili di illegittimità dell’accesso in base alla normativa dell’Unione Europea in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione sta, quindi, inviando – a tutti coloro che risultano non vaccinati – una comunicazione invitando a comunicare, entro dieci giorni dalla ricezione della stessa, alla Azienda Sanitaria di appartenenza e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (il termine dei 10 giorni è lo stesso per entrambe le comunicazioni) le ragioni per la mancata vaccinazione (eventuale certificazione relativa al differimento o esenzione, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità), il cui intento appare duplice e doppiamente rischioso: 1. raccogliere i dati e le informazioni sulla popolazione realmente NON vaccinata (dato che, evidentemente, sfugge, considerato che le comunicazioni stanno giungendo anche a nome di contribuenti, ahimè, deceduti, anche diversi anni or sono…); 2. far accettare e passare un principio ed un meccanismo per cui pagando la sanzione (oggi di “sole” 100 euro, ma che domani potrebbe lievitare fino ad innescare meccanismi di recupero crediti anche confiscando altri beni), si “ammette” una colpa che non si ha, per cui per svincolarci da obblighi illegittimi ed incostituzionali dovremmo pagare un prezzo sempre più alto.

Questa prima comunicazione è solo la notifica che è stato avviato il procedimento a nostro carico, l’avviso di addebito (analogo ad una cartella esattoriale) con l’irrogazione della multa prevista di 100 euro potrà essere inviata dall’Agenzia delle Entrate successivamente agli ultracinquantenni renitenti all’obbligo di vaccinazione.

E’ chiaro, quindi, che la sanzione di 100 euro non va assolutamente pagata.

A questo punto due possibilità nei confronti di questa prima comunicazione: non rispondere assolutamente nulla (la risposta è una facoltà non un obbligo da parte degli interessati), ovvero rispondere in autotutela con diffida dall’utilizzo dei propri dati personali (anagrafici e sanitari) e contestuale richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio per “oggettiva impossibilità di adempiere l’obbligo vaccinale”: in allegato trovato i moduli da compilare con i propri dati personali e gli estremi della comunicazione ricevuta. Le comunicazioni sono due distinte, una per l’Azienda Sanitaria competente e l’altra per l’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla procedura e vanno inviate via raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via PEC (comunque in entrambi i casi meglio anticiparle anche agli indirizzi e-mail indicati). E’ importante conservare copia delle raccomandate/PEC con relative ricevute di ritorno/consegna per l’eventuale successiva impugnazione della sanzione amministrativa.

Qualora (eventualità molto probabile), dopo la prima comunicazione (sia che abbiamo risposto o meno) dovesse comunque giungere l’avviso con la sanzione di 100 euro, è possibile ricorrere al Giudice di Pace della città di residenza entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, con il pagamento di euro 43 ai fini di contributo unificato (costo per la giustizia), con possibilità di difendersi senza la necessità o l’obbligo di un avvocato (trattandosi di una sanzione di valore inferiore ad euro 1.100, non è necessaria la “difesa tecnica” di un avvocato). Verranno comunque, eventualmente, messi successivamente a disposizione alcuni schemi di ricorso al Giudice di Pace.

Sarà, quindi, eventualmente possibile presentare anche denuncia penale (solo dopo che sia arrivata la notifica della sanzione amministrativa, comunque entro 90 gg.), per chiedere conto ai responsabili del procedimento che dovessero insistere nel loro operato anti-costituzionale, nonostante la risposta in via di autotutela.

Ecco i Documenti da compilare: